Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»), il gestore di un motore di ricerca deve deindicizzare le informazioni incluse nel contenuto indicizzato quando il richiedente dimostri che sono manifestamente inesatte.

Lo ha deciso la massima Corte europea tornando sul complesso tema del diritto all’oblio online, dove da anni si contrappongono gli schieramenti di chi ritiene vada data precedenza alla libertà di informazione e chi al diritto alla privacy.

La Corte di Giustizia dell’Ue si è pronunciata in particolare su richiesta di due dirigenti di un gruppo di società di investimenti che avevano chiesto a Google di deindicizzare dai risultati sulla ricerca online dei propri nomi alcuni articoli di critica del modello di investimento del gruppo e di rimuovere anche le loro fotografie sotto forma di miniatura (“thumbnails”) visualizzate nella ricerca.

Google aveva replicato argomentando che essa ignorava se le informazioni contenute in tali articoli fossero esatte o meno, e nella controversia è stato infine un tribunale tedesco a chiedere alla Corte a Lussemburgo di pronunciarsi sull’equilibrio del diritto all’oblio.

“Nella sua sentenza in data odierna, la Corte ricorda che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità. Il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede espressamente, infatti, che è escluso il diritto alla cancellazione allorché il trattamento è necessario all’esercizio del diritto relativo, in particolare, alla libertà di informazione.

I diritti dell’interessato alla protezione della vita privata e alla protezione dei dati personali prevalgono, di regola, sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso all’informazione in questione. Tale equilibrio può nondimeno dipendere dalle circostanze rilevanti di ciascun caso, in particolare dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata dell’interessato, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.

Tuttavia, il diritto alla libertà d’espressione e di informazione non può essere preso in considerazione allorché si rivela inesatta, quantomeno, una parte delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato che non presenta un’importanza minore.

Per quanto riguarda, gli obblighi incombenti alla persona che richiede la deindicizzazione per l’inesattezza di un contenuto indicizzato, la Corte sottolinea che spetta a tale persona dimostrare l’inesattezza manifesta delle informazioni o, quanto meno, di una parte di esse che non abbia un’importanza minore. Tuttavia, al fine di evitare di far gravare su tale persona un onere eccessivo idoneo a minare l’effetto utile del diritto alla deindicizzazione, essa è tenuta unicamente a fornire gli elementi di prova che si può ragionevolmente richiedere a quest’ultima di ricercare. Essa non è pertanto tenuta, in linea di principio, a produrre, fin dalla fase precontenziosa, una decisione giurisdizionale ottenuta contro l’editore del sito Internet in questione, fosse pure in forma di decisione adottata in sede di procedimento sommario.

Per quanto riguarda, d’altro lato, gli obblighi e le responsabilità incombenti al gestore del motore di ricerca, la Corte considera che quest’ultimo, al fine di verificare, a seguito di una richiesta di deindicizzazione, se un contenuto possa continuare ad essere incluso nell’elenco dei risultati delle ricerche effettuate mediante il suo motore di ricerca, deve fondarsi sull’insieme dei diritti e degli interessi in gioco nonché su tutte le circostanze del caso di specie. Detto gestore non può, tuttavia, essere tenuto a svolgere un ruolo attivo nella ricerca di elementi di fatto che non sono suffragati dalla richiesta di deindicizzazione, per determinarne la fondatezza.

Pertanto, nel caso in cui la persona che richiede la deindicizzazione presenti elementi di prova pertinenti e sufficienti, idonei a corroborare la sua richiesta e atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere tale domanda“, si legge nella sentenza.

Per quanto riguarda la visualizzazione delle foto in forma di miniature («thumbnails»), la Corte sottolinea che la visualizzazione sotto forma di miniature, a seguito di una ricerca per nome, di foto della persona interessata, è atta a costituire un’ingerenza particolarmente significativa nei diritti alla tutela della vita privata e dei dati personali di tale persona.

La Corte rileva che il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante foto visualizzate sotto forma di miniature, deve verificare se la visualizzazione delle fotografie in questione sia necessaria per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tali foto. A tal riguardo il contributo a un dibattito di interesse generale costituisce un elemento fondamentale da prendere in considerazione nel bilanciamento dei diritti fondamentali concorrenti.

La Corte precisa che si impone un bilanciamento distinto dei diritti e degli interessi concorrenti. Da un lato, quando sono in discussione articoli corredati di fotografie che, inserite nel loro contesto originale, illustrano le informazioni fornite in tali articoli e le opinioni ivi espresse e, d’altro lato, quando si tratta di foto visualizzate in forma di miniature nell’elenco di risultati di un motore di ricerca, al di fuori del contesto nel quale esse sono state pubblicate nella pagina Internet originaria. Nell’ambito del bilanciamento relativo a foto visualizzate sotto forma di miniature, la Corte conclude che occorre tener conto del loro valore informativo senza prendere in considerazione il contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet dalla quale sono estratte. Nondimeno deve essere preso in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione delle foto nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al valore informativo di quest’ultime”, conclude la Corte.

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220197it.pdf

https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2022/12/08/corte-ue-google-dovra-rimuovere-le-informazioni-inesatte_2f05a35e-935e-4a42-8360-3f47caf2841c.html

 

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